Tasse universitarie e Disabili

 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 ("Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390"), pubblicato il 9 giugno in Gazzetta Ufficiale, ha per obiettivo di fissare standard minimi omogenei per servizi e prestazioni di grande rilevanza per un buon numero di studenti universitari. Si tratta di indicazioni a cui le Regioni e le Università si debbono attenere in fase di propria produzione normativa.

Interessanti - anche se non del tutto nuove - le indicazioni espresse da d.p.c.m. in riferimento agli studenti con disabilità.

Innanzitutto le Università statali esonerano "totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari (...) gli studenti portatori di handicap con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento"; per gli stessi soggetti le Università possono prevedere anche ulteriori forme di esonero. (art. 6 comma 3)

Un secondo aspetto riguarda la concessione delle borse di studio il cui importo "può essere incrementato nel caso di studenti portatori di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio". (art. 7 comma 2).